POSSIBILE PRESENTAZIONE TARDIVA DELLA DICHIARAZIONE REDDITI ENTRO IL 29 GENNAIO 2018

 

La tardiva dichiarazione per i redditi del periodo di imposta 2016

 

Il 29 gennaio 2018 è la data entro la quale è possibile presentare e regolarizzare la propria posizione reddituale, per il periodo d’imposta 2016, presentando la dichiarazione dei redditi non trasmessa nel termine del 31 ottobre scorso.

 

Tale presentazione, definita “tardiva”, consente di non considerare come “omessa” la dichiarazione dei redditi (situazione che, al contrario, si verifica se l’invio interviene successivamente al 29 gennaio 2018) e può essere sanata con il versamento di una sanzione modesta.

 

Dichiarazione dei redditi per l'anno 2016

Entro il 29 gennaio p.v. è possibile presentare tardivamente, ma assolvendo ai propri obblighi dichiarativi, la dichiarazione dei redditi per l’anno 2016, considerato che l’ordinario termine del 30 settembre 2017 è stato prorogato al 31 ottobre 2017, ed il termine ultimo per ravvedere la dichiarazione deve avvenire necessariamente entro 90 giorni da tale termine.

Così facendo, la dichiarazione si considera regolarmente presentata, ancorché tardivamente e, quindi, non si incorre nella più pericolosa ipotesi dell’omessa dichiarazione, fattispecie a cui sono collegate pesanti sanzioni, oltre al pericolo della possibile determinazione induttiva del reddito di impresa (per le imprese) o di lavoro autonomo (per i professionisti).

 

Sanzione ridotta e ravvedimento operoso

Per sanare la tardività è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, con il calcolo delle sanzioni in misura ridotta:

·      sanzione si € 25,00 (1/10 del minimo) per il ritardato invio del modello Redditi;

·      in presenza di imposte dovute, la sanzione è del:

- 1,67% (ossia la sanzione del 30% ridotta a 1/9) per le imposte dovute come secondo acconto, in quanto dette imposte sono scadute il 30 novembre scorso;

- del 3,75% (ossia la sanzione del 30% ridotta a 1/8) per le imposte dovute come saldo o primo acconto, in quanto dette imposte sono scadute il 30 giugno scorso.

Occorre poi ancora pagare gli interessi legali sulle imposte dovute; si rammenta che, dallo scorso l° gennaio, il tasso di interesse è stato innalzato dallo 0,1% allo 0,3% dal D.M. 13 dicembre 2017.

Ove il ravvedimento non venisse effettuato, l’Agenzia delle Entrate, applica le consuete sanzioni dell’art. 13 del D.Lgs. 471/97 recuperando anche l’imposta se non versata, ferma restando la validità della dichiarazione presentata entro 90 giorni.

 

Dichiarazioni dei redditi integrative di altre annualità

Ricordiamo che è sempre possibile integrare le dichiarazioni già presentate, relative a periodi d’imposta precedenti. Dopo la pubblicazione in G.U. del D.L. 193/2016 è oggi possibile presentare una nuova dichiarazione a favore del contribuente anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione successiva. Risulta di fatto riscritta la normativa in tema di dichiarazioni integrative, contenuta nell’art. 2, co. 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998, secondo la novellata norma vige il principio della ritrattabilità della dichiarazione sia a favore che a sfavore del contribuente entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso.

 

Avvertenze e verifiche

Si invita pertanto a voler attentamente valutare la propria situazione, riflettendo se con riferimento al periodo d’imposta 2016 non si sia dimenticato di dichiarare un eventuale reddito percepito o documentare una spesa tralasciata e, per tale motivo, non sia stata compilata e trasmessa la dichiarazione dei redditi.

Si pensi, ad esempio, a un contratto di locazione iniziato nel corso del 2016, ovvero a un reddito occasionale percepito in tale anno, o ancora alla presenza di più CU con redditi non conguagliati; nelle situazioni dubbie si invita a contattare lo Studio per verificare la necessità di presentare, ancorché tardivamente, la dichiarazione dei redditi.

 

 

15/01/2018

 

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